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Dal 20 giugno in Sicilia ok per gli sport di contatto ma sempre rispettando le linee guida nazionali

articolo14giugno

Si ritorna sempre di più alla normalità in Sicilia. Visto l’andamento della situazione epidemiologica, il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato una nuova ordinanza che, a partire da lunedì 15 giugno, consentirà il riavvio, nell’Isola, di numerose attività economiche e sociali.
Lo svolgimento degli sport di contatto potrà ripartire da sabato 20 giugno, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio previste nell’ultimo decreto del presidente del Consiglio dell’11 giugno, e previo decreto attuativo dell’assessore regionale dello Sport, d’intesa con quello della Salute, da emanarsi entro giovedì prossimo.
In generale, per il contenimento del contagio e per lo svolgimento in sicurezza di dette attività, devono applicarsi nel territorio della Regione Siciliana i protocolli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020.
In ogni caso, devono essere anche applicate tutte le disposizioni di prevenzione indicate specificatamente nel decreto legge 16 maggio 2020.

Le indicazioni per situazioni non previste nelle Linee guida e non disciplinate da protocolli di settore nazionale sono regolate dai detti decreti attuativi, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla Regione Siciliana.

*** DECRETO LEGGE 16 maggio 2020 ***

e) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici  o  privati.  Allo  scopo  di consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti, professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I  soli  atleti,

professionisti  e  non  professionisti,  riconosciuti  di   interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle  rispettive  federazioni, in  vista  della  loro  partecipazione  a  competizioni  di   livello

nazionale  ed  internazionale,  possono  spostarsi  da  una   regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza.  Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate,  previa validazione del  Comitato  tecnico-scientifico  istituito  presso  il Dipartimento della protezione civile,  apposite  linee-guida  a  cura dell'Ufficio  per  lo  Sport  della  Presidenza  del  Consiglio   dei ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico  (CIP),  sentita  la  Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni  Sportive  Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

f) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria  in  genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgono  attivita' dirette al benessere dell'individuo  attraverso  l'esercizio  fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25  maggio  2020.  A  tali fini, sono emanate linee guida a  cura  dell'Ufficio  per  lo  Sport, sentita la  FMSI,  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai  sensi  dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge  n.  33  del  2020.  Le  Regioni  e  le Province Autonome possono stabilire una  diversa  data  anticipata  o posticipata a condizione che  abbiano  preventivamente  accertato  la

compatibilita'  dello  svolgimento  delle  suddette   attivita'   con l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati dalle regioni o dalla Conferenza  delle  regioni  e  delle  province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle linee guida nazionali;

g) per l'attuazione delle linee guida,  di  cui  alle  precedenti lettere e) e f), e in conformita' ad esse,  le  Federazioni  Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di  Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonche' le associazioni, le societa', i centri e i circoli sportivi, comunque  denominati,  anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto,  adottano, per gli  ambiti  di  rispettiva  competenza  e  in  osservanza  della normativa in materia di  previdenza  e  sicurezza  sociale,  appositi

protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio  per  tutelare  la salute degli atleti, dei gestori degli impianti  e  di  tutti  coloro che, a qualunque titolo,  frequentano  i  siti  in  cui  si  svolgono l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere;