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Cura Italia: indennità per collaboratori sportivi, emanato il decreto attuativo

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Roma 6 aprile 2020 - È stato emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, sulla base del quale sono definite le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi (art. 96, decreto-legge 17 marzo 2020, n.18).

🔘 Possono richiedere l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”. È inoltre espressamente prevista una una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi.

🔘 Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 che possiedano i seguenti requisiti:
🔸1. - non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia”;
🔸2. - non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
🔸3. - non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;
🔸4. - non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”.

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🔘La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute.
La procedura prevede tre fasi:
🔹la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà disponibile da martedì 7 aprile su www.sportesalute.eu, (leggi qui l’informativa relativa alla privacy). Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
🔹l’accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;
🔹la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.

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🔘In attesa della pubblicazione della piattaforma, ti consigliamo di:

🔺caricare sul tuo computer, tablet o telefono il pdf dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020);
🔺avere a disposizione i tuoi dati essenziali, tra cui: Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma;
🔺disporre dei dati relativi alla tua collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
🔺conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019;
🔺accertarti che il rapporto di collaborazione per cui intendi presentare la domanda di indennità rientri, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale, nell’ambito di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che sia presso Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;
🔺verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, non essere pensionato, non essere co.co.co iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.);
🔺disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione;
🔺 verificare, se collabori con un’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, che sia iscritta al Registro del CONI;
🔺verificare, se collabori con una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuto dal CONI.
L’indennità sarà erogata direttamente da Sport e Salute sul conto corrente indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda. Le indennità saranno erogate sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di euro riconosciuti alla Società per l’erogazione delle indennità.
 

➡️ Alcune altre risposte, apparentemente semplici ma necessarie perché oggetto di domande molto ricorrenti:

🔺con il codice fiscale, puoi presentare una sola domanda
🔺se sei titolare di più di un rapporto di collaborazione, puoi presentare la domanda con riferimento ad un solo contratto: premurati di accertare che la ASD/SSD sia iscritta al Registro del Coni
🔺per verificare l'iscrizione al Registro del Coni dell'associazione o società sportiva dilettantistica e per conoscere il codice fiscale dell'associazione o società sportiva puoi consultare il Registro presente sul sito del Coni
🔺possono presentare domanda solo i titolari dei rapporti di collaborazione con i soggetti previsti dalla norma di legge: Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Disciplina sportive Associate, associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro alla data del 17 marzo 2020
🔺è necessario caricare il contratto o la lettera d'incarico; in alternativa, è possibile produrre la quietanza di avvenuto pagamento del mese di febbraio 2020
🔺per quel che riguarda i compensi percepiti nel 2019: la norma si riferisce ai compensi sportivi e in sede di compilazione della domanda l'ammontare sarà oggetto di un'autocertificazione

 

Nota di servizio: il nuovo sito appena messo online è "in propagazione", il che significa che qualcuno potrebbe non vederlo corretamente. In questo caso questo è l'indirizzo alternativo: https://t.me/SporteSalute

 
 

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