È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 novembre u.s. il Decreto Legislativo “correttivo” alla riforma del lavoro sportivo prevista dalla Legge di Delega n. 86 del 2019 e introdotta con il D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36. Il provvedimento mira ad una ulteriore definizione del quadro normativo sancito dalla riforma di settore, anche alla luce dell’introduzione della nuova figura del lavoratore sportivo. Le norme intervengono sia sulle attività sportive professionistiche che dilettantistiche al fine, tra l’altro, di rendere l’impatto della riforma del 2021 più sostenibile per gli enti sportivi con la previsione di misure di semplificazione degli adempimenti e di contenimento degli oneri, introducendo alcune importanti ulteriori novità.
Di seguito i punti, in sintesi, della Riforma.
- Facoltà per gli Enti sportivi dilettantistici di assumere anche la forma giuridica di società cooperative;
- Possibilità per Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) di iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche, laddove esercenti come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Ampliamento, in specifici casi, della facoltà di auto-destinazione degli utili e degli avanzi di gestione annuali;
- Estensione della nozione di lavoratore sportivo, ora tale da includere anche nuove figure necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive;
- Razionalizzazione della disciplina del dilettantismo, definendo i presupposti per l’instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
- Digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- Definizione della figura del volontario sportivo;
- Sempre nell’area del dilettantismo, previsione di agevolazioni fiscali e contributive, nonché tutele per i lavoratori sportivi e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.
In particolare, in tema di compensi sportivi viene integrata la disciplina precedente, prevedendo che i contributi previdenziali si applichino per la sola parte che eccede i 5.000 euro di compenso, mentre le ritenute fiscali per i compensi superiori a 15.000 euro. A seguito della modifica, pertanto, i compensi sportivi fino ai 5.000 euro non saranno soggetti né a ritenute previdenziali né fiscali, quelli dai 5.001 a 15.000 euro saranno soggetti – per la parte eccedente i 5.000 euro - alle sole ritenute previdenziali; mentre per i compensi che superano i 15.000 euro si applicheranno entrambe le ritenute. La fascia non imponibile fiscalmente è dunque innalzata a 15.000 euro (rispetto alla precedente di 10.000 euro). La contribuzione previdenziale, invece, opererà già a partire dalla soglia dei 5.001 euro; tuttavia, fino al 31 dicembre 2027, il provvedimento prevede una riduzione del 50 per cento dell’imponibile contributivo e, conseguentemente, delle relative prestazioni pensionistiche, che saranno riconosciute unicamente per gli importi effettivamente versati.
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